La retrocessione parziale o totale dei beni espropriati

08 luglio 2022

La retrocessione parziale o totale dei beni espropriati

La retrocessione dei beni espropriati è disciplinata dagli artt. 46, 47 e 48 del d.P.R. 327/2001 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità).

Più specificatamente, gli artt. 46 e 47 del citato T.U. disciplinano rispettivamente la retrocessione totale e parziale.

Nel primo caso, se l'opera pubblica o di pubblica utilità non è stata realizzata o cominciata entro il termine di dieci anni, decorrente dalla data in cui è stato eseguito il decreto di esproprio, ovvero se risulta anche in epoca anteriore l'impossibilità della sua esecuzione, l'espropriato può chiedere che sia accertata la decadenza della dichiarazione di pubblica utilità e che siano disposti la restituzione del bene espropriato e il pagamento di una somma a titolo di indennità.

La seconda fattispecie, invece, ricorre laddove è stata realizzata l'opera pubblica o di pubblica utilità, ma l'espropriato può chiedere la restituzione della parte del bene, già di sua proprietà, che non sia stata utilizzata.

Per come più volte chiarito dalla Giurisprudenza, “…l’istituto permette al proprietario che sia stato espropriato dei suoi beni di riottenerli indietro, in tutto o in parte (in retrocessione, appunto), laddove all'esito del procedimento espropriativo se ne sia nei fatti palesata la mancata ed effettiva finalizzazione all'intervento pubblico in ragione del quale erano stati occupati.

Quindi, in caso di retrocessione "totale", è assodato che il bene espropriato non è stato oggetto o non è più utilizzabile per l'opera alla cui realizzazione lo stesso era stato destinato dalla dichiarazione di pubblica utilità; tanto accade nell'altra ipotesi ("retrocessione parziale"), ma con la sostanziale differenza che l'intervento è stato realizzato, e l’inutilizzazione del terreno potrebbe essere solo temporanea o comunque superabile.”.

Da quanto detto discende la differente finalità sottesa al diverso regime di tutela accordato al privato nelle due fattispecie; per la retrocessione totale, viene in rilievo la definitiva inutilità del bene o comunque semplicemente la mancata attuazione dell'intera opera o finalità pubblica, per fattori sopravvenuti, difficoltà attuative o finanche errori di progettazione o di realizzazione, per cui non vi è ragione, ove la parte ne manifesti la volontà, di non restituirle un bene destinato comunque ad essere inutilizzato, quantomeno per le finalità originarie; per la retrocessione parziale, per contro, quale che sia la motivazione del mancato utilizzo, ivi compresa una stigmatizzabile incuria dell'amministrazione procedente, l'intervento complessivo è stato realizzato, per cui al fine di escludere l'asservimento allo stesso della singola porzione, pur all'attualità e/o all'apparenza inutile, ne è necessaria una concreta valutazione da parte della stessa.

Principi generali di coerenza e buon andamento della pubblica amministrazione ne impongono pertanto un'analisi mirata, prima di assentire lo stralcio fisico di singole particelle dalla valutazione generale in cui erano inserite, quali autonome ma sinergicamente rilevanti componenti di un unico ordito progettuale.

A ciò consegue anche una differenziata posizione soggettiva del richiedente che, nella retrocessione "parziale", ha consistenza di interesse legittimo, la cui cognizione pertiene alla giurisdizione amministrativa.

Di conseguenza, lo ius ad rem sorge soltanto al verificarsi di condizioni date, in primis, la riconosciuta effettiva inservibilità del bene anche in prospettiva futura.

Sicché l'amministrazione procedente "può", non "deve" restituire.

Alla base della decisione, infatti, si pone una sostanziale rivalutazione della progettualità originaria dell'intervento, ricalibrandone la portata territoriale in ragione del risultato già raggiunto con la sua realizzazione, senza interessare la porzione richiesta indietro.

Anche il concetto di "completezza" della realizzazione dell'intervento pubblico, da cui discende la qualificazione come "parziale" o "totale" della retrocessione, deve essere riferito alla integralità e complessità dello stesso, non alla singola particella del singolo proprietario rimasto completamente estraneo, benché soggetto passivo dell'esproprio originario.

Per verificare, dunque, se l'opera non sia stata realizzata oppure se essa sia stata realizzata solo in parte, ai fini della configurabilità di una retrocessione totale o parziale, occorre considerare non l'ampiezza dei fondi espropriati al soggetto richiedente, ma l'ampiezza della dichiarazione di pubblica utilità onde poter valutare se almeno una parte di quelli espropriati abbia ricevuto la destinazione pubblica per cui erano stati oggetto della procedura ablatoria.

La dichiarazione di inservibilità dei fondi ha, dunque, una efficacia costitutiva per far sorgere, in linea di massima, il diritto alla restituzione del bene già espropriato ma non utilizzato, perché ciò che rileva ai fini dell'applicabilità dell'istituto de quo è che la pubblica amministrazione abbia manifestato comunque la volontà di non utilizzare tali immobili.

Avv. Pasquale Saffioti

 Nella foto un meraviglioso tramonto sulle coste palmesi – Palmi (R.C.)

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