Giudice di Pace Messina: “Alle rilevazioni effettuate con dispositivi di rilevazione velocità approvati (e non anche omologati) non può attribuirsi valore di prova.”.
“Tutti i dispositivi demandati specificamente al controllo della velocità devono essere omologati, stante l’inequivocabile precetto dell’art. 142 C.d.S. e solo con l’omologazione la rilevazione effettuata da tali dispositivi acquisisce fonte di prova. Da ciò discende che alle rilevazioni effettuate con dispositivi “approvati” non possa attribuirsi valore di prova.”.
Una delle prime pronunce in campo nazionale incentrata sull’erroneo giudizio di equipollenza tra omologazione ed approvazione.
Una errata interpretazione, però, non supportata dal dato normativo.
Tant’è che è stata sonoramente bocciata di recente dalla Suprema Corte di Cassazione e, oggi, il Giudice di Pace di Messina, in accoglimento di specifica nostra eccezione sollevata, ha inteso ribadirlo.
Il caso
Il ricorrente (rappresentato e difeso dall’Avv. Pasquale Saffioti), proponeva opposizione avverso il verbale di contestazione avente ad oggetto la violazione dell’Art- 142/9 Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285, perche“…superava di oltre 40 km/h e di non oltre i 60 km/h i limiti massimi di velocità imposti dal cartello presente sulla strada (riferimento art. 142/2 comma cds).”.
Con l'opposizione promossa la società ricorrente eccepiva, tra l’altro, la mancanza di prova della verifica di funzionalità dell’apparecchiatura utilizzata ai sensi del decreto n. 282 del 13.06.2017 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e della circolare n. 300/a/6045/17/144/520/3 emanata il 07 agosto 2017 dal Dipartimento pubblica sicurezza Ministero Interno, partendo dall’assunto della chiara distinzione tra omologazione ed approvazione e dalle distinte attività e funzioni dei due procedimenti (donde la differenza dei conseguenti effetti agli stessi riconducibili).
Inoltre, l’organo accertatore, a seguito di specifico accesso agli atti, non forniva alcun atto che potesse far considerare raggiunta la prova certa sull’omologazione dell’apparecchiatura di misura autovelox.
La decisione
Il Giudice di Pace di Messina ha ritenuto fondata la doglianza relativa alla mancanza di prova della funzionalità dell’apparecchio utilizzato per l’accertamento della violazione, anche alla luce della recente giurisprudenza di legittimità.
Innanzitutto ha precisato che il procedimento di approvazione ed il procedimento di omologazione hanno caratteristiche, natura e finalità differenti tra loro.
L’approvazione consiste in un procedimento che non richiede la comparazione di un prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal Regolamento. L’omologazione consiste in una procedura che ha anche natura tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per le attività di accertamento da parte dei pubblici ufficiali.
Con l’omologazione, in sostanza, il Ministero autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio.
E l’omologazione costituisce l’indispensabile condizione per la legittimità dell’accertamento effettuato dai pubblici ufficiali, secondo l’art. 142 comma 6 del Codice della Strada.
Dunque, il procedimento di approvazione costituisce un passaggio propedeutico (ma dotato di propria autonomia) rispetto al procedimento di omologazione, che è connaturato da una attività distinta e consequenziale.
La differenza esistente tra approvazione ed omologazione delle apparecchiature ha un riflesso diretto sul valore probatorio delle rilevazioni.
L’art. 45 comma 6 del Codice della Strada non opera alcuna equiparazione tra approvazione e omologazione.
Al contrario, esso distingue nettamente i due termini, che devono ritenersi perciò differenti sul piano formale e sostanziale.
Conseguentemente, tutti i dispositivi demandati specificamente al controllo della velocità devono essere omologati, stantel’inequivocabile precetto dell’art. 142 CdS. e solo con l’omologazione la rilevazione effettuata da tali dispositivi acquisisce fonte di prova.
Da ciò discende che alle rilevazioni effettuate con dispositivi “approvati” non possa attribuirsi valore di prova.
Avv. Pasquale Saffioti
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