Tar di Reggio Calabria accoglie ricorso. Annullato D.A.SPO. di tre anni a calciatore.

22 aprile 2025

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria - sez. di Reggio Calabria con Sentenza pubblicata in data odierna ha annullato il Provvedimento di D.A.SPO. per anni tre emesso dal Questore di Reggio Calabria nei confronti del calciatore S.M. dell’U.S.D. Africo.

S.M. il 04.06.2024 veniva raggiunto da siffatto provvedimento all’esito dell’incontro di calcio tra la A.S.D. Siderno 1911 e l’U.S.D. Africo.

Si rivolgeva, così, al Tar reggino chiedendo l’annullamento della misura.

Oggi la Sentenza che ha riconosciuto fondato il ricorso esperito.

Difatti, la misura interdittiva in questione avrebbe determinato una compromissione della sfera giuridica ultronea rispetto a quella strettamente necessaria alla tutela dei beni giuridici protetti dalla norma attributiva del potere amministrativo in contestazione.

Qui di seguito un estratto della Sentenza:

"Coglie, invece, nel segno la censura relativa al deficit di proporzionalità della misura interdittiva oggetto di gravame.

Ed invero, tenuto conto dell’incensuratezza del ricorrente, che non risulta essere stato attivamente coinvolto, in precedenza, in situazioni tali da esporrea pericolo l’ordine pubblico e la sicurezza, men che meno nell’ambito della partecipazione, sia quale spettatore che quale giocatore, a competizioni calcistiche, e considerata l’accertata provocazione “fisica” proveniente dal guardalinee designato dalla squadra avversaria, la durata del D.A.S.P.O., pari a ben tre anni, appare del tutto sproporzionata, considerata la soglia edittale dauno a cinque anni, prevista dalla norma di riferimento (art. 6 comma 5 citataL. n. 401/89).

Tenuto conto delle circostanze di fatto summenzionate, la misura interdittiva in questione determina, infatti, una compromissione della sfera  dell'odierno istante ultronea rispetto a quella strettamente necessaria alla tutela dei beni giuridici protetti dalla norma attributiva del potere amministrativo in contestazione e, per l’effetto, avuto esclusivo riguardo alla durata della stessa, merita di essere annullata.".

Una grandissima soddisfazione Professionale.

Da oggi S.M. può tornare a divertirsi giocando a calcio.

Avv. Pasquale Saffioti

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