PROCEDURA NEGOZIATA – RIDUZIONE TERMINI PRESENTAZIONE OFFERTE – PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA’

21 agosto 2022

“…i termini stabiliti per presentare una manifestazione d’interesse o un’offerta devono essere sufficienti per consentire alle imprese di procedere a una valutazione pertinente e di elaborare la loro offerta, e l’art. 79 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – come già il previgente art. 70 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 – dispone che, nel fissare i termini per la ricezione delle offerte e delle domande di partecipazione, le amministrazioni aggiudicatrici devono tenere conto della complessità della prestazione oggetto del contratto e del tempo ordinariamente necessario per preparare le offerte (“fatti salvi i termini minimi”); la stazione appaltante deve dunque operare secondo canoni di proporzionalità (cfr. art. 30, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) e il termine di scadenza per la presentazione delle proposte deve essere idoneo alla loro corretta e ponderata predisposizione”.

 

In generale, in relazione alle procedure ordinarie, si applicano le riduzioni dei termini procedimentali per ragioni di urgenza di cui agli articoli 60, comma 3, 61, comma 6, 62 comma 5, 74, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016.  

Ed in particolare:

  • per le procedure aperte le amministrazioni aggiudicatrici possono fissare un termine non inferiore a 15 giorni a decorrere dalla data di invio del bando di gara per la ricezione delle offerte (anziché 35 giorni);
  • per le procedure ristrette (e per le procedure competitive con negoziazione) le amministrazioni aggiudicatrici possono fissare per la ricezione delle domande di partecipazione, un termine non inferiore a 15 giorni (anziché 30 giorni) dalla data di trasmissione del bando di gara; un termine di ricezione delle offerte non inferiore a 10 giorni (anziché 30 giorni) a decorrere dalla data di invio dell’invito a presentare offerte.

Ciò posto, va detto però che la disposizione citata va necessariamente coordinata con l’art. 79 del d.lgs. n. 50/2016 che disciplina i termini per la presentazione delle offerte, disponendo al comma 1 che:

“Nel fissare i termini per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto in particolare della complessità dell’appalto e del tempo necessario per preparare le offerte, fatti salvi i termini minimi stabiliti negli articoli 60, 61, 62, 64 e 65.”.

Il necessario rispetto dei termini minimi cui la norma fa richiamo, si riferisce anche proprio alle procedure aperte di cui al richiamato art. 60, il cui termine minimo per la ricezione delle offerte è di 35 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara.

Per completezza, va aggiunto che in via transitoria l’art. 8, comma 3, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120 e successive modificazioni e integrazioni, consente alle stazioni appaltanti di poter ridurre i termini senza dare conto delle ragioni di urgenza, che si considerano comunque sussistenti.

In ogni caso, come recentemente ribadito dalla Giustizia Amministrativa, il rispetto dei termini ridotti è inderogabile e tali termini devono essere considerati come minimi.

Conseguentemente, l’individuazione di un termine inferiore comporterebbe l’illegittimità dell’eventuale aggiudicazione disposta.

Aggiungasi che, anche in forza del nuovo regime introdotto con la legge 11 settembre 2020, n. 120,prorogato con il D.L. 31 maggio 2021 n. 77, la stazione appaltante deve operare secondo canoni di proporzionalità e il termine di scadenza per la presentazione delle proposte deve essere idoneo alla loro corretta e ponderata predisposizione.

In conclusione, non può reputarsi legittima la condotta della stazione appaltante quando i termini stabiliti per presentare un’offerta non siano sufficienti a consentire alle imprese di procedere a una valutazione pertinente e di elaborare la loro offerta e non idonei alla loro corretta e ponderata predisposizione.

Infatti, le amministrazioni aggiudicatrici devono tenere conto della complessità della prestazione oggetto del contratto e del tempo ordinariamente necessario per preparare le offerte.

Pertanto, secondo copiosa Giurisprudenza, quando la prestazione oggetto dell’appalto è oggettivamente complessa, non può dirsi adeguato un termine ridotto (19 giorni, anche in forza della disciplina derogatoria) per la presentazione delle offerte, a maggior ragione, di fronte ad una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di importo elevato, peraltro, indetta e pubblicata ad agosto inoltrato periodo nel quale le imprese e i fornitori operano a regime ridotto.

Proprio il ricorrere di quest’ultimo caso, non consentirebbe alle Imprese invitate di procedere a una valutazione pertinente e di elaborare la loro offerta, con conseguente illegittimità della successiva aggiudicazione.

Avv. Pasquale Saffioti

Sul punto vedi anche:

https://www.studiolegalesaffioti.it/procedura-di-gara-aperta--termini-presentazione-offerte/news/95/2021/11/4

Nella foto uno splendido tramonto dalla Marinella di Palmi (R.C.)

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