Art. 120 C.d.S. - Misura di Prevenzione Sorveglianza Speciale - Revoca patente - Non necessario il previo ottenimento del provvedimento riabilitativo ai fini del conseguimento del nulla-osta al rilascio della patente di guida

23 ottobre 2020

Massima

"...non necessario il previo ottenimento del provvedimento riabilitativo ai fini di conseguire il nulla-osta al rilascio della patente di guida...Pertanto, il requisito della riabilitazione non è espressamente richiesto dall’art. 120 del codice della strada, né al comma 2, né al comma 3 a tenore del quale  <<La persona destinataria del provvedimento di revoca di cui al comma 2 non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano trascorsi almeno tre anni>>. Ne discende che, in ipotesi di revoca della patente già conseguita, non occorre alcuna pronuncia di riabilitazione, essendo sufficiente la constatazione del decorso del termine dei tre anni.".

Il caso affrontato dallo Studio Legale Avv. Pasquale Saffioti

Con decreto del Tribunale Penale-Sezione Misure di prevenzione veniva applicata al sig. -OMISSIS- la misura di prevenzione della sorveglianza speciale per la durata di anni tre.

Conseguentemente, con apposito decreto, la Prefettura disponeva nei suoi confronti la revoca della patente di guida ai sensi dell’art. 120, comma 3, del Codice della Strada.

La misura di prevenzione della sorveglianza speciale cessava la sua efficacia temporale dal giorno in cui il relativo verbale-provvedimento veniva notificato personalmente all’interessato.

Decorso, poi, il triennio di legge previsto dalla legge per il conseguimento di nuova patente di guida, il soggetto in questione presentava istanza presso gli uffici della Prefettura competente per ottenere il rilascio del nulla osta per il conseguimento ex novo della patente, istanza che veniva respinta.

Il diniego veniva motivato dal fatto che l’interessato avrebbe potuto sì richiedere un nuovo titolo abilitativo alla guida, una volta decorsi i tre anni dalla notifica del provvedimento di revoca della misura di prevenzione, ma non prima di aver conseguito la riabilitazione.

Il provvedimento di diniego veniva tempestivamente impugnato innanzi al TAR.

L'Avv. Pasquale Saffioti censurava il rigetto in questione, muovendo dal rilievo che le fattispecie inerenti alla revoca ed al nuovo rilascio della patente di guida sarebbero disciplinati unicamente dai commi 2 e 3 della norma violata, in base ai quali (comma 2) per effetto del decorso del termine di tre anni dalla data di applicazione delle misure di prevenzione, l’amministrazione non sarebbe più legittimata a procedere alla revoca della patente di guida e, analogamente (comma 3), non potrebbe negare il nulla-osta al conseguimento del nuovo documento di guida.

In particolare, secondo il legale, la norma richiamata ovvero l’art. 120 comma 3 non conterrebbe alcun richiamo ai pretesi provvedimenti riabilitativi, essendo sufficiente il mero decorso dei tre anni dalla cessazione della misura.

La decisione.

Il Tribunale Amministrativo adito, ritenendo meritevoli di accoglimento le censure mosse al provvedimento della Prefettura, accoglieva il ricorso introduttivo.

Addirittura, il Collegio, ritenendo la manifesta fondatezza del ricorso e, pertanto, sussistenti i presupposti di legge per definire il giudizio già in sede cautelare, decideva con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 del c.p.a..

All'uopo, in sentenza riteneva che nella fattispecie di revoca sopravvenuta della patente di guida già conseguita, "...non risulta applicabile la norma ricavabile dal combinato disposto di cui agli artt. 120 comma 1, del D.Lgs n. 285 del 1992 (Codice della Strada) e 70 del D.Lgs n. 159 del 2011.".

Infatti, argomentava il TAR, "...il requisito della riabilitazione non è espressamente richiesto dall’art. 120 del codice della strada, né al comma 2, né al comma 3 a tenore del quale <La persona destinataria del provvedimento di revoca di cui al comma 2 non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano trascorsi almeno tre anni>”.

Per tale ragione, "...in ipotesi di revoca della patente già conseguita, non occorre alcuna pronuncia di riabilitazione, essendo sufficiente la constatazione del decorso del termine dei tre anni.".

Essendo stato dimostrato dal ricorrente la cessazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale, la cui applicazione aveva determinato la revoca della patente, da oramai più di tre anni, l’amministrazione non avrebbe potuto basare il diniego del nulla osta sull’assenza di un provvedimento di riabilitazione, ma avrebbe dovuto verificare se era o meno trascorso proprio il termine triennale, decorrente dalla data di cessazione della misura di prevenzione.

Per tali motivi il Tribunale Amministrativo Regionale accoglieva il ricorso spiegato.

Un altro importante obiettivo professionale raggiunto.

Avv. Pasquale Saffioti

Nella foto la Tonnara di Palmi (R.C.) con le sue incantevoli spiagge e le sue acque cristalline

Foto Eugenio Crea

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