Balneari, Consiglio di Stato: “I Comuni devono disapplicare la proroga al 31.12.2024”

04 maggio 2024

Balneari, Consiglio di Stato: “I Comuni devono disapplicare la proroga al 31.12.2024”

Una nuova sentenza destinata a creare scompiglio tra gli imprenditori del settore balneare.

Infatti, il Consiglio di stato con la sentenza n. 3940 del 30.04.2024 è tornato ad occuparsi della questione inerente la proroga delle concessioni balneari.

Le sentenze cd. gemelle del Consiglio di Stato del 2021 avevano imposto la scadenza delle concessioni entro il 31 dicembre 2023.

In seguito, con la legge n. 118/2022 siffatto termine veniva prorogato sino al 31 dicembre 2024, proroga di cui molte amministrazioni locali si sono avvalse.

Il Governo Meloni ha addirittura ulteriormente prorogato il termine sino al 31 dicembre 2025.

Orbene, con la sentenza in rassegna n. 3940/2024, il Consiglio di Stato ha statuito che le amministrazioni locali sono obbligate a disapplicare qualsiasi eventuale proroga che va oltre il 31 dicembre 2023, in quanto in contrasto con la direttiva europea Bolkestein e le sentenze della Corte di Giustizia UE che impongono procedure ad evidenza pubbliche per la riassegnazione delle spiagge.

Ragion per cui, secondo il Consiglio di Stato, è necessario «dare immediatamente corso alla procedura di gara per assegnare la concessione in un contesto realmente concorrenziale», mentre la proroga del termine “…sino al 31 dicembre 2024 con disposizione introdotta dalla l. n. 14 del 2023 che, però, dovrebbe e deve essere essa stessa disapplicata”.

Sebbene trattasi di discussione che deve svolgersi e si sta svolgendo tra Governo ed Europa, nelle scorse settimane anche il Consiglio Regionale della Calabria non è stato di certo a guardare ed ha sposato, nuovamente, la causa degli imprenditori balneari calabresi con una decisa presa di posizione.

In particolare, è stata approvata dal Consiglio Regionale la mozione n. 74 a firma F. MANCUSO, G. GELARDI, G. MATTIANI, P. MOLINARO, P. RASO, con la quale è stata impegnata la Giunta Regionale a:

“- a procedere, di concerto con la Presidenza del Consiglio regionale, alla costituzione di un tavolo tecnico permanente, composto da personale esperto in materia di demanio marittimo e dalle associazioni di categoria, di cui alla legge regionale n. 17/2005;

- a considerare i titoli concessori, ove non vi sia stata adeguata pubblicità dell’avvio della procedura di assegnazione, secondo la procedura del codice della navigazione, (ovvero sia mancata la pubblicazione dell’istanza), nelle more del riordino della materia che tenga conto dell’art.11 della Direttiva, efficaci sino il 31 dicembre 2024;

- ad indicare agli enti delegati una pianificazione turistica delle aree demaniali marittime quale programmazione inclusiva e non discriminatoria in linea con le forme di “conservazione” delle aree già concesse nel rispetto dei precetti di cui alla legge n. 118/2022, sospendendo sino all’approvazione della riforma delle concessioni, l’efficacia della pianificazione territoriale e regionale non conforme alla normativa sopravvenuta e commissariando la predisposizione dei piani locali non approvati entro il 31.12.2023, attraverso gli Uffici regionali dotati di pieni poteri;

- ad assegnare le aree demaniali libere attraverso procedure ad evidenza pubblica, depurate dalle indicazioni della Legge 118/2022, seguendo le indicazioni di cui al Codice della Navigazione in stretta osservanza alle indicazioni formulate dalla pianificazione turistica delle aree demaniali marittime costiere eventualmente predisposta dalla Regione su commissariamento;

- ad individuare, nelle more dell’attuazione dei decreti di cui legge n. 118/2022, in caso di affidamenti in aree già concesse, la definizione di una disciplina uniforme delle procedure selettive di assegnazioni delle concessioni”, che tenga in considerazione la legge n. 118/2022, come nella scelta del concessionario:

a) “l'esperienza tecnica e professionale già acquisita in relazione all'attività oggetto di concessione, secondo criteri di proporzionalità e di adeguatezza”;

b) la “posizione dei soggetti che, nei cinque anni antecedenti l'avvio della procedura selettiva, hanno utilizzato una concessione quale prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare”;

c) la “previsione di clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato nell'attività del concessionario uscente”;

d) la “previsione della durata della concessione per un periodo non superiore a quanto necessario per garantire al concessionario l'ammortamento e l'equa remunerazione degli investimenti autorizzati dall'ente concedente in sede di assegnazione della concessione e comunque da determinare in ragione dell'entità e della rilevanza economica delle opere da realizzare, con divieto espresso di proroghe e rinnovi anche automatici”;

e) la “definizione di criteri uniformi per la quantificazione dell'indennizzo da riconoscere al concessionario uscente e il valore di azienda, posto a carico del concessionario subentrante”.

F.to: F. MANCUSO, G. GELARDI, G. MATTIANI, P. MOLINARO, P. RASO

Hanno votato a favore i gruppi: FORZA ITALIA, FORZA AZZURRI, FRATELLI D’ITALIA, LEGA SALVINI, UNIONE DI CENTRO, PARTITO DEMOCRATICO, MOVIMENTO 5 STELLE, MISTO

Testo approvato dal Consiglio regionale nella 36^ seduta del 31 gennaio 2024.

Reggio Calabria, 02 febbraio 2024”.

Avv. Pasquale Saffioti

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