
Il caso affrontato dallo Studio Legale Avv. Pasquale Saffioti
La vicenda in commento trae origine dal crollo del muro di sostegno di una strada di proprietà comunale.
A seguito del riferito evento gli immobili sottostanti venivano invasi da acqua e fango e subivano cospicui danni. Conseguentemente, il proprietario di uno degli immobili colpiti decideva, nell'immediatezza, di intraprendere apposito procedimento di accertamento tecnico preventivo al fine di "cristallizzare" lo stato dei luoghi nonchè le cause dei danni di cui chiedeva anche la quantificazione.
Compiuto l'accertamento tecnico preventivo, il predetto agiva in seguito in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni subiti.
In particolare, assumeva come la consulenza tecnica avesse chiaramente individuato sia le cause del crollo che i danni, oltre ad aver attribuito gli stessi univocamente al crollo del muro.
Inoltre, riteneva che l'accertamento tecnico compiuto e il cospicuo materiale probatorio offerto in produzione avessero fatto emergere chiaramente la responsabilità dell'Ente ex art. 2051 c.c., quale proprietario e custode del muro tenuto alla cura e alla manutenzione dello stesso.
Ciò a causa della mancata esecuzione in quel tratto di strada di lavori di sistemazione e di manutenzione necessari ad impedire l’insorgenza di cause di pericolo e di danno a terzi, nonostante le continue segnalazioni dei residenti.
La decisione del Tribunale
Il Tribunale adito decideva di accogliere la domanda spiegata e di condannare l'Ente al risarcimento dei danni.
Nell'occorso, riteneva pienamente condivisibili le domande attoree e le conclusioni cui era pervenuto il CTU con la consulenza espletata preventivamente in ordine alla causa degli allagamenti e dei danni lamentati, rimandando ad essa a completamento delle motivazioni della Sentenza.
Sulla responsabilità dell'Ente Comunale per i danni subiti dall'attore
In merito alla ascrivibilità all'Ente della responsabilità per i danni, il Tribunale riteneva che il Comune dovesse ritenersi responsabile per i danni subiti dall'attore a causa della mancata manutenzione del muro.
Infatti, nella sua qualità di Ente proprietario del muro era tenuto alla cura e alla manutenzione dello stesso.
Del resto, trattandosi di beni di proprietà dell’Ente pubblico, nella sua qualità di custode doveva chiaramente rispondere, ai sensi dell’art. 2051 c.c., dei danni eziologicamente collegati alla cosa, salva la prova del caso fortuito (cfr. Cass. Civ. 2 aprile 2004 n. 6515 e Cass. Civ. sez. III, 19 marzo 2009 n. 6665).
La norma contempla un’ipotesi non di responsabilità oggettiva, bensì di responsabilità aggravata che comporta un'inversione dell’onere della prova per cui il custode della strada può liberarsi della responsabilità presunta a suo carico fornendo la prova del fortuito, consistente non già nella dimostrazione dell’interruzione del nesso di causalità determinato da elementi esterni o dal fatto estraneo alla sfera di custodia, ma nel fatto di aver espletato, con la diligenza adeguata alla natura e alla funzione della cosa in custodia, tutte le attività di manutenzione e di controllo previste in modo che il sinistro appaia verificatosi per fatto non ascrivibile a sua colpa (Cass. Civ. 2.02.2007 n. 2308).
Secondo il Giudicante, nel caso di specie se dalle risultanze istruttorie emergeva sia la verificazione dell’evento dannoso, che il nesso di causalità tra lo stesso e la scarsa manutenzione del muro, alcuna prova in giudizio veniva fornita dal Comune che il sinistro si verificava per caso fortuito.
Per tali ragioni il Comune convenuto veniva condannato al risarcimento del danno così come quantificato e provato in corso di causa dall'attore.
Avv. Pasquale Saffioti
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