Emergenza Rifiuti - Divieto Volantinaggio e Utilizzo Sacchi Neri

29 luglio 2021

Emergenza Rifiuti - Divieto Volantinaggio e Utilizzo Sacchi Neri 

Oramai l’emergenza rifiuti sta inghiottendo la nostra Regione Calabria.

I cittadini vivono in un stato di emergenza che, con il suo perdurare, sembra ormai diventato la normalità.

Ovviamente così non può essere e bisogna reagire.

Ognuno di noi è chiamato a fare la propria parte: i cittadini (pochi a dire il vero rispetto alla stragrande maggioranza) che ancora non sono riusciti ad immettersi nel circuito virtuoso della raccolta differenziata; le Istituzioni chiamate ad agire su più fronti (informazione, sensibilizzazione, pugno di ferro quando necessario, strategie ottimali per garantire il massimo risultato); le Aziende titolari del servizio di raccolta (rispetto dei contratti su tutto).

Apprendo oggi di una prossima Ordinanza Sindacale volta a vietare il volantinaggio in Città e l’utilizzo di sacchi neri.

Direi ottima iniziativa.

Non di rado rientrando a casa o recandoci a lavoro troviamo per terra dei volantini pubblicitari e spesso chi li distribuisce (non tutti…) o per il numero cospicuo o per altro motivo (comunque non giustificabile) li deposita dinanzi ai portoni, invece di inserirli nelle apposite cassette per la pubblicità.

Ma non solo.

In questo periodo emergenziale troviamo in giro per la Città quegli odiosi sacchi neri contenenti di tutto, altro che raccolta differenziata.

Evidentemente si tratta di fenomeni da contrastare.

A dire il vero, non sarebbe una novità o, comunque, atto a mio parere necessario.

Il nostro Comune si è dotato già da tempo di importanti strumenti regolamentari diretti proprio a disciplinare sia il volantinaggio che la raccolta differenziata, prevedendo un rigoroso apparato sanzionatorio in caso di loro inosservanza, per come si avrà modo di richiamare qui appresso.

Regolamento di Polizia Urbana

NORME DI SICUREZZA URBANA PER LA CIVILE CONVIVENZA IN CITTA' ALLEGATO PARTE INTEGRANTE DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO N. 80 DEL 29.12.2008 Aggiornato con Deliberazione di C.C. nr. 97 del 26.11.2015 Aggiornato con Deliberazione di C.C. nr.75 del 31.07.2018 Aggiornato con Deliberazione di C.C. nr.100 del 30.12.2020

Art. 37-Volantinaggio e distribuzione di oggetti

 1 - Fatte salve le norme statali, regionali e comunali sulla pubblicità o specifiche autorizzazioni, sul suolo pubblico o nei locali aperti al pubblico e nelle pubbliche vie, è vietato distribuire o depositare per la libera acquisizione qualsiasi oggetto, depliants, volantini.

 2 - Il volantinaggio può essere effettuato solo mediante deposito nelle apposite cassette per la pubblicità ove presenti nelle abitazioni. E’ vietata la distribuzione su veicoli in sosta, sulle soglie e sui gradini degli edifici prospicienti marciapiedi e aree pubbliche.

3 - E' vietato depositare materiale pubblicitario nelle cassette postali o all'interno di spazi condominiali, laddove i proprietari degli edifici abbiano esposto visibile cartello di non gradimento o abbiano installato apposito raccoglitore.

Art.42 –Sanzioni

1 - Chiunque viola le disposizioni di cui all'art.8 c.1, 11 c.2, 17 c.1 del presente Regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 25,00 a euro 500,00 (P.M.R. euro 50,00).

2 - Chiunque viola le altre disposizioni del presente Regolamento o delle ordinanze ad esso riferibili è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 80,00 a euro 500,00 (P.M.R. euro 160,00). 2 bis - Chiunque viola le disposizioni di cui all'art.20 del presente Regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 419,00 a € 1.682,00 (P.M.R. € 419,00) in analogia all’art.30 del C.d.S.*

3 - Chiunque viola le prescrizioni dei titoli autorizzatori previsti ai sensi del presente regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 80,00 a euro 500,00 (P.M.R. euro 160,00). Alla medesima sanzione, in assenza di specifica disposizione, è soggetto chi viola le prescrizioni di altri titoli autorizzatori di competenza del Comune.

4 - Qualora ai sensi del presente regolamento sia richiesto un titolo autorizzatorio, esso deve sempre essere ostensibile agli agenti accertatori che ne facciano richiesta durante lo svolgimento dell'attività. Chiunque non ottemperi al presente obbligo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 80,00 a euro 500,00 (P.M.R. euro 160,00).

 5 - Il trasgressore che non ottempera al provvedimento di diffida di cui all'art.46 o non vi ottempera nei termini previsti, o che, in caso di ripristino o rimozione di opere di facile attuabilità, si sia rifiutato di eseguirla immediatamente, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 250,00 a euro 2.500,00 (P.M.R. euro 500,00).

 6 - E' sempre consentito il sequestro amministrativo ai sensi degli articoli 13 e 20 della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e del D.P.R. 29 luglio 1982 n.571. Ai sensi dell'art. 13 Legge 24 novembre 1981 n.689 è inoltre sempre possibile agli agenti accertatori procedere ad ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora. Chiunque impedisca, anche temporaneamente, l'accesso agli agenti accertatori all'interno dei luoghi 23 diversi dalla privata dimora, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 80,00 a euro 500,00 (P.M.R. euro 160,00).

7 – Nei casi di violazione dell’art.30 in materia di occupazione abusiva di suolo pubblico ovvero di recidiva nella violazione delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione, commessa da esercenti attività commerciali, si potrà procedere, mediante Ordinanza dell’Autorità competente, alla sospensione dell’attività di vendita disciplinata dal D.Lvo 114/98 per un periodo di giorni 3 (tre). La recidiva si verifica quando la stessa violazione è stata commessa per due volte nel corso dell’anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione. In caso di inosservanza dell’Ordinanza di chiusura dell’attività di vendita di cui sopra, l’esercente sarà denunciato all’Autorità Giudiziaria per la violazione dell’art.650 c.p.. Nel caso di recidiva reiterata nelle violazioni anzidette ovvero di denuncia all’Autorità Giudiziaria, l’Autorizzazione per l’esercizio dell’attività potrà essere REVOCATA con apposito provvedimento (ex art.22 co. 4 e 5 D.Lgs 114/98).

* Comma introdotto con Deliberazione di C.C. nr.100 del 30.12.2020

 

COMUNE DI PALMI

REGOLAMENTO SUI RIFIUTI

 

- Approvato con Delibera di C.C. n°9 del 22.05.2014;

- Modificato con delibera di C.C. n° 66 del 11.08.2015.

Articolo 12

Gestione della frazione umida

Fanno parte della frazione umida i seguenti rifiuti:

- Scarti di cucina (freddi)

- Resti alimentari

- Alimenti avariati o scaduti (senza confezione)

- Gusci d’uova

- Scarti di frutta e verdura, piccoli ossi

- Fondi di caffè e filtri di tè

- Pane raffermo o ammuffito

- Salviette di carta, carta da cucina tipo scottex

- Escrementi e lettiere di piccoli animali domestici (se si usano lettiere ecologiche)

- Scarti di piante e fiori recisi presenti nell’abitazione

- Ceneri spente di caminetti o stufe

Un elenco più esaustivo dei rifiuti costituenti la frazione umida è riportato nell'Allegato A al presente Regolamento.

La raccolta della frazione umida dei RSU verrà effettuata con il sistema "porta a porta" secondo le modalità previste dai capitolati disciplinanti il servizio.

I rifiuti umidi dovranno essere conferiti dai cittadini, ben chiusi in appositi sacchetti a perdere, biodegradabili (del tipo materbi o equivalenti certificati) posti all'interno di contenitori dotati di sistema di chiusura (bio-contenitori con coperchio incernierato antirandagismo).

Per le utenze quali pubblici esercizi, mense, ed altre attività con forti produzioni di questa frazione dei rifiuti urbani assimilati verranno utilizzati appositi contenitori.

I rifiuti umidi composti da sfalci di giardini, potature e ramaglie potranno essere ritirati porta a porta se di quantità contenute (max. 25 Kg.) e se posti all'interno di contenitori di aspetto riconoscibile e capienza max. 50-80 l. Per quantità maggiori si dovrà ricorrere alla prenotazione.

I rifiuti così raccolti si intendono materiale recuperabile, pertanto potranno anche essere trasportati in appositi centri di compostaggio per il riutilizzo del prodotto ottenuto, dagli stessi centri, in agricoltura o come materiale per recuperi ambientali.

Articolo 14

Gestione della frazione secca indifferenziabile

Fanno parte della frazione secca indifferenziabile

- Vaschette in plastica sporche di rifiuto

- Calze nylon

- Oggetti in plastica (esclusi i contenitori con sigle PE, PP,PS, PET, PVC)

- Giocattoli composti da più materiali

- Involucri in carta plastificata

- Carta stagnola, plastificata o oleata

- Filtri di aspirapolvere

- Piccoli scarti di legno trattato con prodotti chimici

- Pannolini, assorbenti

- Scarti di piccole lavorazioni domestiche

- residui di spazzamento aree private e pubbliche

Un elenco più esaustivo dei rifiuti costituenti la frazione secca è riportato nell'Allegato A al presente

La raccolta della frazione secca non recuperabile dei rifiuti urbani domestici e assimilati viene effettuata con il sistema "porta a porta" con frequenza stabilita dai capitolati disciplinanti il servizio.

I rífiuti secchi, non recuperabili dovranno essere ben chiusi in appositi sacchetti a perdere (trasparenti nel caso di raccolta "porta a porta") di opportune dimensioni.

Per le utenze di tipo economico-produttivo aventi forti produzioni di questa frazione dei rifiuti urbani assimilati, verrà utilizzato il sistema "porta a porta" con appositi contenitori dedicati e forniti dal Comune i quali verranno svuotati con frequenza stabilita e concordata tra Appaltatore e Comune sulla base di effettive necessità e modalità di servizio.

I rifiuti così raccolti vengono trasportati ad idoneo centro per le attività di smaltimento.

Articolo 21

Principi generali e criteri di comportamento

Le attività di conferimento e di raccolta differenziata sono sottoposte all’osservanza dei seguenti principi generali:

a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l’incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;

b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie e devono essere evitati rischi di inquinamento dell’aria e del sottosuolo;

c) devono essere promossi, con l’osservanza dei criteri di economicità e di efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti e recuperare da essi materiali di seconda vita;

d) devono essere favorite le forme organizzative e di gestione dei servizi delle attività produttive, nonché gli stili di vita dei privati cittadini, tendenti a limitare e ridurre la produzione di rifiuti.

I produttori di rifiuti urbani (utenti), sono tenuti al rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento e in particolare a conferire, nei modi e nei tempi stabiliti dal presente regolamento le varie frazioni dei rifiuti stessi.

E' vietato gettare, versare e depositare abusivamente sulle aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale e nei pubblici mercati scoperti, qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semi-solido e liquido ed in genere materiale di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti. Il medesimo divieto vige per i canali, corsi d'acqua, fossati, argini, sponde ecc.. fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli art. 255 e 256 del D. Lgs. n. 152/2006.

Chiunque violi i divieti di cui al comma 3 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio, al recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa. In caso di inadempienza a quanto sopra enunciato il sindaco dispone con ordinanza, previa fissazione di un termine con spese a carico dei soggetti obbligati.

Il Sindaco può emanare ordinanze che vincolino gli utenti a seguire protocolli di conferimento funzionali ai flussi differenziati nei quali è organizzato il servizio di raccolta, prevedendo sanzioni per i casi di inadempienza a norma del presente Regolamento.

Oltre al divieto di abbandono dei rifiuti di cui all'art. 192 del D.Lgs. 152/2006 è vietato:

1) ogni forma di cernita, rovistamento e recupero "non autorizzati" dei rifiuti collocati negli appositi contenitori dislocati nel territorio comunale ovvero presso i centri comunali di raccolta dei rifiuti;

2) esporre contenitori e/o sacchetti contenenti rifiuti o componenti degli stessi, sulla via pubblica nei giorni e fuori delle ore precisati negli orari del servizio di raccolta;

3) danneggiare le strutture e/o attrezzature del servizio pubblico per la gestione dei rifiuti;

4) ogni atto o comportamento che intralci, ritardi o impedisca l'opera degli addetti o l'espletamento del servizio stesso (sosta auto nei giorni indicati con segnaletica per lo spazzamento, azione lesiva, ecc.);

5) il conferimento nei contenitori per la raccolta dei rifiuti di materiali accesi, non completamente spenti o tali da provocare danni;

6) smaltire rifiuti pericolosi (ex tossico-nocivi) al di fuori delle norme di cui al D.Lgs. n. 152/2006 utilizzando le modalità ed i mezzi adoperati per la raccolta del rifiuto solido urbano assimilato e riciclabile;

7) il conferimento di rifiuti diversi da quelli per cui i contenitori e/o sacchetti sono destinati o non adeguatamente confezionati;

8) l'imbrattamento del suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con getto di piccoli rifiuti (bucce, pezzi di carta volantini pubblicitari e simili) escrementi di animali, spandimenti di olio e simili;

9) spostare i contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti;

10) lo smaltimento dei rifiuti in forme diverse da quelle previste dalle disposizioni di legge e dal Regolamento comunale quali ad esempio immissione in pubblica fognatura (escluso legno e risultati di potatura comunque ben asciutti, in quanto autorizzate da specifiche norme);

11) deporre qualsiasi tipo di rifiuto al di fuori dei punti di raccolta consentiti e/o contenitori appositamente istituiti, e fuori dai centri di raccolta.

12) il conferimento di rifiuti che non siano prodotti nel territorio comunale.

- il deposito per il conferimento delle frazioni dei rifiuti raccolti con il sistema "porta a porta" nei tempi e nei modi regolati dai successivi articoli del presente Regolamento;

- il deposito negli appositi contenitori del servizio di raccolta, contenitori nei quali comunque è vietato depositare rifiuti diversi da quelli per i quali gli stessi sono stati predisposti ed al di fuori degli stessi;

- il deposito in strutture per il riciclaggio (compreso quello della frazione organica dei rifiuti urbani, come definita dal precedente articolo 13 tramite compostaggio anche domestico) qualora siano adeguatamente seguite le opportune tecniche di gestione e le strutture stesse non arrechino alcun pericolo igienico-sanitario o danno all'ambiente;

- il deposito per il conferimento per la raccolta a domicilio su chiamata concordata preventivamente dal Gestore e l'Utente.

Il Comune di Palmi, attraverso il servizio di Polizia Municipale, attiva la vigilanza per il rispetto delle suddette norme applicando le sanzioni previste dal presente Regolamento e dalla vigente normativa, fatta salva l'applicazione della sanzione penale ove il fatto costituisca reato.

Per la tutela igienico-sanitaria degli addetti alle operazioni di smaltimento sono applicate le vigenti disposizioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro (DPR 27.04.1955 n. 547, DPR 19.03.1956 n. 303 e D.Lgs. 09.04.2008 n. 81) ed in particolare il personale deve essere dotato di idonei indumenti e dei necessari mezzi di protezione personale (guanti, scarpe, impermeabili, copricapi, ecc.)

Articolo 42

Sanzioni

Fatto salvo il recupero delle spese eventuali sopportate e ove non sia altrimenti previsto come reato dal codice penale o leggi speciali, per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento verranno comminate le seguenti sanzioni ai sensi della legge 689/1981 e D.lgs. 267/2000 da parte degli Organi di Vigilanza:

- per le violazioni di cui all’art.3 comma 1° (manca differenziazione dei rifiuti)

da € 50,00 a € 500,00 (P.M.R. € 100,00)

- per le violazioni di cui all’art.13 comma 5° (errato auto trattamento dell’organico)

da € 50,00 a € 500,00 (P.M.R. € 100,00)

- per le violazioni di cui all’art. 21 comma 3 (abbandono dei rifiuti)

da € 125,00 a € 1.000,00 (P.M.R. € 250,00) - nei casi di abbandono di rifiuti, ove il responsabile non sia immediatamente individuato o vi siano più responsabili e questi vengano successivamente identificati mediante attività d’indagine o sistemi di videosorveglianza, l’ente potrà avviare le procedure di recupero coattivo delle spese sostenute per le operazioni di bonifica dei siti inquinati. [*] modificato con delibera di C.C. n° 66 del 11.08.2015.

- per le violazioni di cui all’art. 21 comma 6 di cui ai punti:

- n. 1 (cernita dei rifiuti nei contenitori di raccolta)

da € 50,00 a € 500,00 (P.M.R. € 100,00)

- n. 2 (esporre contenitori e/o sacchetti contenenti rifiuti nei giorni in cui non avviene la raccolta porta

a porta) da € 25,00 a € 250,00 (P.R.M. € 50,00)

- n. 7 (introdurre rifiuti diversi da quelli per cui i contenitori e/o sacchetti sono destinati)

da € 50,00 a € 500,00 (P.M.R. € 100,00)

- n.11 (depositare i rifiuti al di fuori dei punti di raccolta e/o contenitori appositamente istituiti) (Centri

di raccolta) da € 50,00 a € 500,00 (P.M.R. € 100,00)

- per le violazioni di cui all’art. 30 (pulizia dei mercati) € 50,00 (diconsi euro cinquanta/00)

- per le violazioni di cui all’art. 35 (aree prospicienti l’abitazione)

da € 25,00 a € 250,00 (P.R.M. € 50,00)

- per le violazioni di cui all’art. 37 (aree private incolte)

da € 25,00 a € 250,00 (P.R.M. € 50,00)

- per le violazioni di cui all’art. 38 (aree occupate da pubblici esercizi)

da € 25,00 a € 250,00 (P.R.M. € 50,00)

- per le violazioni di cui all’art.41 comma 2 (mancata raccolta delle deiezioni di animali)

da € 25,00 a € 250,00 (P.R.M. € 50,00)

Per le violazioni di seguito elencate si procederà direttamente con la sanzione da parte degli agenti

della Polizia Locale, delle Forze dell’Ordine e di tutti i Pubblici Ufficiali ed e soggetti autorizzati:

- per le violazioni di cui all’art 16 (scritte sui contenitori stradali)

da € 50,00 a € 500,00 (P.M.R. € 100,00)

- per le violazioni di cui all’art. 21 di cui ai punti:

n. 3 (danneggiare strutture pubbliche per il servizio della raccolta rifiuti)

da € 50,00 a € 500,00 (P.M.R. € 100,00)

- n. 4 (intralciare l’opera degli addetti al servizio)

da € 50,00 a € 500,00 (P.M.R. € 100,00)

- n. 5 (introdurre materiale acceso o non completamente spento)

da € 50,00 a € 500,00 (P.M.R. € 100,00)

- n. 6 (smaltire rifiuti pericolosi)

da € 50,00 a € 500,00 (P.M.R. € 100,00)

- n. 8 (imbrattare il suolo pubblico con getto di rifiuti vari)

da € 50,00 a € 500,00 (P.M.R. € 100,00)

- n. 9 (spostare i contenitori)

da € 50,00 a € 500,00 (P.M.R. € 100,00)

- n.10 (smaltire rifiuti in forme diverse come immissione in pubblica fognatura)

da € 50,00 a € 500,00 (P.M.R. € 100,00)

- n.12 (conferimento di rifiuti non prodotti nel territorio comunale)

da € 50,00 a € 500,00 (P.M.R. € 100,00)

- per le violazioni di cui all’art. 28 c. 2 (uso non consentito dei cestini stradali – raccoglitori)

da € 50,00 a € 500,00 (P.M.R. € 100,00)

- per le violazioni di cui all’art. 28 c. 3 (divieto di gettare a terra o abbandonare qualsiasi tipo di rifiuto)

da € 50,00 a € 500,00 (P.M.R. € 100,00)

Per tutte le violazioni a quanto disposto dal presente Regolamento, nei casi in cui non sia prevista una

sanzione specifica dal D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., nonché da altre norme statali o regionali, si applica la

sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 (euro venticinque/00) a € 500,00 (euro cinquecento/00).

E’ evidente, quindi, che il nostro Ente ha correttamente previsto da tempo una stringente normativa che richiede rispetto e applicazione.

Va, però, specificato che avrebbe certamente agevolato i cittadini e il mantenimento del decoro  la distribuzione dei sacchetti per la raccolta della frazione umida del tipo sacchetti a perdere, biodegradabili (del tipo materbi o equivalenti certificati), per come previsto dai regolamenti e, a quanto pare, dal capitolato d'appalto che impegna l'attuale incaricato del servizio.

Buona differenziata a tutti e...viva PALMI.

Avv. Pasquale Saffioti

Nella foto uno degli splendidi tramonti che quotidianamente è possibile ammirare dalla Villa Comunale "G. Mazzini" di Palmi (R.C.)

#studiolegaleavvpasqualesaffioti

#avvpasqualesaffioti

#palmidAmare

#palmiterramia

#costaviola

P.S.: I precedenti Articoli sono stati estratti direttamente dai rispettivi Regolamenti presenti sul sito del Comune di Palmi.

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