
Il caso affrontato dallo Studio Legale Avv. Pasquale Saffioti
Il signor x realizzava nel cortile di pertinenza del fabbricato di sua proprietà una tettoia in legno lamellare, fissata sul muro di confine, di circa 12 mq, di altezza media di 2,25 m, con manto di copertura in tegole canadesi e aperta da tre lati.
A seguito di sopralluogo delle forze dell'ordine gli veniva contestata la legittimità dell'intervento eseguito e, in particolare, la violazione:
"A) art. 44 lett. b) D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, perchè in qualità di proprietario e committente dei lavori, nello spazio d'isolamento del cortile di pertinenza della propria abitazione, in assenza di permesso di costruire eseguiva o faceva eseguire, lavori edilizi consistiti nella realizzazione di una tettoia di circa 12 mq, composta da una struttura in legno lamellare non tamponata, fissata da due lati sul muro di confine mediante travi imbullonate e sorretta da tre pilastrini in legno lamellare dello spessore di circa 10x12 cm, ancorati al suolo su piastre di ferro, per un'altezza media di 2,25, adibita quale allocazione di una caldaia a pellet e di altri elettrodomestici";
"B)art. 93, 94, 95 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 per aver eseguito i lavori anzidetti in zona sismica, ai sensi dell'art. 83 D.P.R. citato senza notificare preavviso scritto al competente sportello unico e omettendo la contestuale trasmissione del progetto e della relazione illustrativa, iniziando i lavori senza la preventiva autorizzazione del competente ufficio tecnico della Regione.".
Per tali ragioni seguiva ordinanza di demolizione del manufatto realizzato e il signor x veniva tratto a giudizio per rispondere dei reati suindicati.
L'attività difensiva
La difesa rappresentata dall'Avv. Pasquale Saffioti, sia con riferimento al capo di imputazione contrassegnato dalla lettera A) che quello di cui alla lettera B), nel corso dell'istruttoria dibattimentale ha cercato di dimostrare l'inconsistenza delle accuse mosse al proprio assistito, in quanto l'intervento contestato non poteva in alcun modo costituire volume edilizio che, eventualmente, avrebbe richiesto apposito permesso di costruire e il provvedimento autorizzativo di cui al capo di imputazione B), trattandosi, invero, di un cd. "Vano tecnico" realizzato per contenere impianti (caldaia a pellet e altri) posti a servizio dell'abitazione principale.
Inoltre, si trattava di opera cd. minore secondo la definizione data dalla normativa di riferimento.
La Giurisprudenza richiamata nella fattispecie
La pacifica e concorde Giustizia Amministrativa ci consente di parlare di vano tecnico in presenza di una costruzione priva di alcun tipo di autonomia (parametro funzionale) e quando la stessa è strumentale all'edificio principale (es. contenimento impianti).
In tali casi, assume una rilevanza pregnante la correlazione tra le dimensioni del vano tecnico e le funzioni che è chiamato a svolgere ovvero, per come ha correttamente di recente statuito il TAR di Reggio Calabria, si deve trattare di locali destinati ad ospitare impianti funzionali all'edificio principale e la funzione abitativa deve risultare impossibile, cioè deve risultare non abitabile (aperto e di modeste dimensioni ad esempio).
Questi aspetti sono oggettivi e non c'entrano nulla con l'utilizzo che il proprietario intende fare dei vani.
In tale direzione, secondo il Consiglio di Stato nelle plurime pronunce adottate proprio sulla definizione di vano tecnico, “…integra la nozione di volume tecnico, non computabile nella volumetria della costruzione e irrilevante ai fini del calcolo delle distanze legali, soltanto l’opera edilizia priva di autonomia funzionale, anche potenziale, in quanto destinata a contenere impianti serventi di una costruzione principale per esigenze tecnico-funzionali della costruzione medesima”.
Aggiungasi, che "il presupposto per l'esistenza di un volume edilizio, che determina la necessità di richiedere il permesso di costruire, è costituito dalla realizzazione di almeno un piano di base e di due superfici verticali contigue: detto presupposto è, invece, carente quando la costruzione consiste in una tettoia in legno aperta su tre lati, rientrante, piuttosto, nel concetto di bene pertinenziale".
La decisione del Tribunale Penale
Il Tribunale chiamato a decidere ha totalmente accolto la linea difensiva dell'Avv. Pasquale Saffioti.
In particolare, secondo il Giudice è emerso dal compendio probatorio incontestato, che la tettoia oggetto d'addebito, presentava carattere pertinenziale rispetto all'abitazione e non poteva essere considerata volume edilizio.
Peraltro, in considerazione proprio delle caratteristiche tecniche e delle dimensioni modeste della stessa (aperta sui lati, superfice ridotta di 12 mq, altezza media 2,25m), la costruzione di cui sopra, rientrando tra le cosiddette opere minori, non necessitava del permesso di costruire.
Conseguentemente, per tutte le argomentazioni esposte e alla luce della Giurisprudenza citata, veniva pronunciata una sentenza di assoluzione nel merito per insussistenza del fatto.
Un altro bel successo per lo Studio Legale Avv. Pasquale Saffioti.
Avv. Pasquale Saffioti
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