
OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI EX ART. 617 C.P.C. – FORME INTRODUZIONE FASE DI MERITO
Massima:
“…la fase di merito del procedimento di cui all’art. 617 c.p.c. va introdotta nelle forme del rito ordinario di cui agli artt. 163 ss. c.p.c., almeno ogniqualvolta, ratione materiae, non debba trovare applicazione un rito speciale.”.
Questa la massima che può essere estratta da una recente pronuncia del Tribunale di Como che ha accolto l’eccezione di inammissibilità di un’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., così come sollevata dall’Avv. Pasquale Saffioti.
In particolare, argomenta il Tribunale adito, a norma dell’art. 618, comma 2, c.p.c. – nel testo sostituito dall’art. 15 della l. n. 52 del 2006 – l’introduzione del giudizio di merito nel termine perentorio fissato dal giudice dell’esecuzione, all’esito dell’esaurimento della fase sommaria di cui al primo comma della indicata disposizione, deve avvenire, analogamente a quanto previsto dall’art. 616 c.p.c., con la forma dell’atto introduttivo richiesta nel rito con cui l’opposizione deve essere trattata, quanto alla fase di cognizione piena; pertanto, se la causa è soggetta al rito ordinario, il giudizio di merito va introdotto con citazione, da notificare alla controparte entro il termine perentorio fissato dal giudice.
Sul punto, si è precisato in giurisprudenza che “…è ben vero infatti che, a norma dell’art. 618 c.p.c., all’esito della fase camerale, il giudice in ogni caso fissa un termine perentorio per l’introduzione del giudizio di merito, previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all’art. 163 bis, o altri se previsti, ridotti della metà, ma l’espressione deve ritenersi frutto di errata tecnica legislativa: considerato infatti che, laddove il processo debba essere introdotto con citazione, l’iscrizione a ruolo segue la notificazione della stessa, non par dubbio che l’osservanza del termine perentorio vada verificata con riferimento a quest’ultima soltanto, mentre il richiamo all’iscrizione a ruolo vuole solo rimarcare l’eterogeneità delle due fasi, l’una a cognizione sommaria, e l’altra a cognizione piena”.
Ciò non è avvenuto nella specie e da qui la declaratoria di inammissibilità dell’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c..
Avv. Pasquale Saffioti
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