
RESPONSABILITA’ CONDOMINIO – POTERI DI VIGILANZA E CUSTODIA – ONERE PROBATORIO
Massima:
“E’ responsabile per le infiltrazioni provenienti da parti comuni dell’edificio, il condominio che esercita poteri di vigilanza e custodia.”.Per cui, in ossequio ai più recenti orientamenti della Cassazione “…è onere della parte danneggiata provare il danno e il nesso di causalità tra quest’ultimo e la res in custodia, avendo il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre al custode spetta l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva”.
Il caso affrontato dallo Studio Legale Avv. Pasquale Saffioti
Un condomino decideva di agire in giudizio per chiedere il risarcimento dei danni da infiltrazioni lamentati all’interno del proprio appartamento posto al di sotto del lastrico solare.
In particolare, assumeva che le infiltrazioni di acqua riscontrate sul soffitto della propria abitazione derivassero da parti comuni del fabbricato condominiale (l’abbaino condominiale e/o da parti ammalorate dell’immobile) e, per tale ragione, invocava la responsabilità e la tenutezza del Condominio a risarcire i danni.
Il Condominio, dal canto suo, rappresentato dall’Avv. Pasquale Saffioti, sosteneva, invece, la carenza di qualsivoglia ragione e/o elemento probatorio che potesse confermare la tesi ex adverso sostenuta (soprattutto in ordine alla carenza di prova del nesso di causalità) e la sussistenza di elementi che, addirittura, inducevano a ricondurre il danno lamentato a stessa responsabilità del ricorrente perché legato a parti di sua esclusiva proprietà ed uso.
Per tale ragione, chiedeva il rigetto della domanda.
Anche l’espletata C.T.U. in fase istruttoria confermava la tesi difensiva di parte resistente.
La decisione
Il Tribunale adito, all’esito del giudizio ribadiva il principio secondo il quale “…preso atto che il soggetto che asserisce di aver subito un danno deve fornire anche la prova, sia in relazione all'an sia in relazione al quantum, incombe allo stesso assolvere all’onere probatorio incorrendo altrimenti nel rigetto della domanda, laddove questa risulti non adeguatamente provata…”.
E ancora:
“E’ responsabile per le infiltrazioni provenienti da parti comuni dell’edificio, il condominio che esercita poteri di vigilanza e custodia.”.
Per cui, in ossequio ai più recenti orientamenti della Cassazione “…è onere della parte danneggiata provare il danno e il nesso di causalità tra quest’ultimo e la res in custodia, avendo il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre al custode spetta l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclude il nesso eziologico tra cosa e danno, ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva”.
Concludendo, il Giudicante all’esito dell’istruttoria espletata, della CTU in atti e della documentazione allegata, riteneva che l’istante non avesse pienamente assolto l'onere probatorio a suo carico ex art. 2043 - 2051 c.c., non avendo fornito completa e sufficiente prova degli elementi costitutivi della responsabilità, del fatto storico e del nesso eziologico fra la cosa in custodia e l’evento lesivo e, per tale ragione, rigettava la domanda del ricorrente.
Un’altra bella soddisfazione Professionale.
Avv. Pasquale Saffioti
Nella foto di Eugenio Crea la pesca del pescespada lungo l'incantevole Costa Viola - Palmi (R.C.)
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