Servitù telefoniche e ristrutturazione dell’immobile

29 aprile 2019

Accade di frequente che opere di ristrutturazione e/o altri interventi sull’immobile di proprietà non possano essere realizzati a causa della presenza di fili, di cavi e di ogni altra installazione effettuata dall’ente gestore del servizio telefonico.

In casi del genere il proprietario si rivolge, in primis, alla società per chiederne lo spostamento, evidenziando l’urgenza della richiesta in vista dell’esecuzione di lavori edili non eseguibili proprio per la presenza di cavi, fili e impianti.

L’inizio dei lavori viene dunque preceduto da una formale comunicazione all’ente gestore del servizio, il quale dovrà adoperarsi per attuare gli interventi di rimozione e modifica.

Spesso, però, la richiesta del proprietario rimane senza alcun esito o ancora, in altri casi, può accadere che la compagnia telefonica richieda all’interessato un notevole esborso di denaro per effettuare la rimozione e il proprietario, per far valere il suo diritto alla rimozione e/o spostamento, dovrà allora ricorrere all’Autorità Giudiziaria.

Dal canto suo, l’esercente il servizio telefonico, per poter definire legittimo lo stato di fatto e di diritto attuale, deve disporre di un titolo di servitù, volontaria ovvero per autorizzazione dell’Autorità Competente.

Nel caso in cui non ne disponga, la legge riconosce il diritto del proprietario a vedere senz’altro rimossi ed apposti in altro luogo tutte le opere e materiali insistenti e facenti capo alla società telefonica.

Infatti, qualora difettasse un diritto di servitù, l’azienda è chiamata a rimuovere quanto illegittimamente apposto, trattandosi di un illecito asservimento dei fondi di proprietà privata.

Tuttavia, qualunque sia il titolo fondante la servitù, la legittima richiesta del proprietario del fondo servente di rimozione dei sostegni e dei cavi che ostacolano la ristrutturazione di un immobile deve trovare soddisfazione senza che questi ne sopporti in alcun modo l’onere economico, stante la previsione di legge che lo esonera da qualsiasi “indennità, salvo che sia diversamente stabilito nella autorizzazione o nel provvedimento amministrativo che costituisce la servitù.”.

Inquadramento normativo - servitù telefoniche

La normativa di riferimento in materia di servitù telefoniche è costituita dal d.lgs. 259/2003, contenente il cd. Codice delle Comunicazioni Elettroniche, intervenuto allo scopo di riordinare ed aggiornare quanto già previsto nel R.D. n. 1775 del 1933 (T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici).

Per la materia in esame occorre far riferimento, innanzitutto, all’art. 122 del R.D. ove si stabilisce espressamente che il proprietario qualora voglia eseguire sul suo fondo qualunque innovazione, costruzione o impianto potrà farlo senza che per ciò sia tenuto ad alcun indennizzo o rimborso a favore dell’esercente. L’unico limite è rappresentato dall’eventuale diversa pattuizione delle parti, che in tal caso dovrà risultare da norma scritta all’atto di costituzione della servitù.

Quanto statuito dal R.D. viene ripreso dall’art. 92, comma 7, d.lgs. n. 259/2003 ove si prevede il diritto del proprietario di chiedere la rimozione di impianti, fili o cavi installati dal gestore telefonico, a condizione che ciò sia necessario alla realizzazione di interventi di innovazione e manutenzione dell'immobile gravato e sempre che non vi sia un divieto di rimozione, espressamente stabilito e adeguatamente motivato nell'autorizzazione o nel provvedimento amministrativo che costituisce la servitù.

Giurisprudenza

Alla luce del superiore inquadramento della materia ne deriva che il proprietario dell'immobile gravato dall'appoggio di cavi, fili o impianti installati dal gestore telefonico, che intenda effettuare lavori di innovazione o manutenzione dell'immobile, ha il diritto a vedersi rimuovere dal proprio immobile gli impianti predetti, fornendo la prova della necessità della rimozione per la esecuzione degli interventi edili necessari predetti, sempre che non vi sia un divieto di rimozione degli impianti espressamente stabilito nell'autorizzazione o nel provvedimento amministrativo di costituzione della eventuale servitù.

Siffatto principio è stato sancito dal Tribunale di Lecce con sentenza n. 271 del 2013, nell'ambito di un giudizio avviato dai proprietari di un edificio in condominio, i quali convenivano in giudizio la Telecom Italia al fine di ottenere la condanna di quest'ultima a rimuovere cavi, fili e/o impianti telefonici ubicati sul muro delimitante il giardino dell'abitazione.

In giudizio è risultata provata la necessità della rimozione per l’esecuzione di interventi di demolizione e ricostruzione che gli attori intendevano effettuare.

Dott.ssa Graziella Cardone

Studio Legale Avv. Pasquale Saffioti

 

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