Art. 120 C.d.S. - Revoca Patente Guida – Nulla Osta - Non necessaria la Riabilitazione

26 maggio 2022

Art. 120 C.d.S- - Revoca Patente Guida – Non necessaria la Riabilitazione ai fini del conseguimento del nulla-osta

 

Massima:

“…risulta palese come non sia previsto per il rilascio della patente dopo una precedente revoca il requisito della riabilitazione, ma solo quello del decorso del tempo, contrariamente, quindi, a quanto previsto nel primo comma (che disciplina il primo rilascio della patente)…”.

Anche il Tribunale di Torino accoglie un nostro ricorso avverso il diniego di nulla osta emesso dalla Prefettura del capoluogo piemontese.

Un ulteriore riconoscimento importante della bontà della nostra linea difensiva, già da tempo ritenuta fondata da altri Tribunali Italiani, sia per ciò che concerne la preliminare impugnabilità del provvedimento di diniego di nulla osta, sia nel merito.

La necessità o meno del requisito della riabilitazione è una tematica che continua a dividere.

Tant’è che nel tempo si sono manifestati due opposti: l’uno fondato sul dato letterale (che non prevede la riabilitazione), l’altro su un dato sistematico, secondo cui i requisiti per ottenere la patente devono essere per forza gli stessi in caso di primo rilascio ed in caso di successivo rilascio dopo una prima revoca.

A sostegno dell’ultima tesi è granitica la posizione del Ministero dell’Interno e, quindi, delle Prefetture che non intendono cedere sulla predetta interpretazione data all’art. 120 c.d.s., a mio parere, però, poco aderente al dato letterale della norma.

Dall’altro, invece, la Giustizia italiana che, per fortuna, sta letteralmente sgretolando le certezze Ministeriali.

E quello in rassegna ne è l’ennesima prova.

Il caso

Con decreto OMISSIS veniva applicata al sig. OMISSIS la misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale.

Conseguentemente, la Prefettura disponeva la revoca della patente di guida.

Indi, nel tempo, revocata la misura di prevenzione della sorveglianza speciale, valutato positivamente il periodo di sottoposizione alla stessa sotto il profilo della pericolosità sociale e trascorsi tre anni dal suddetto provvedimento, l’interessato faceva istanza alla Prefettura competente al fine di ottenere il nulla osta necessario all’ottenimento di nuova patente di guida ai sensi dell’art. 120, comma 3 c.d.s., secondo il quale: La persona destinataria del provvedimento di revoca di cui al comma 2 non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano trascorsi almeno tre anni.”, mentre nessun provvedimento di riabilitazione è richiesto.

Tuttavia, la Prefettura interpellata pronunciava un diniego di nulla osta, asserendo l’imprescindibilità del requisito della riabilitazione ai fini del rilascio di una nuova patente di guida.

Ciò in quanto, secondo la Prefettura e l’orientamento Ministeriale, dal combinato disposto dei commi 1 e 3 dell’articolo 120 del codice della strada, deve farsi discendere che il maturare del triennio, previsto dal comma 3 per la possibilità di conseguire una nuova abilitazione ad opera dei soggetti interessati costituisce un requisito aggiuntivo rispetto a quelli contemplati dal comma 1 (nel quale sono espressamente richiamati i provvedimenti riabilitativi) e non è sostitutivo.

Veniva, quindi, respinta la tesi secondo la quale il rilascio di una nuova patente al destinatario di un precedente provvedimento di revoca sarebbe regolato dal solo comma 3 dell’articolo 120, atteso che i primi tre commi della norma devono essere considerati in modo organico.

Quindi, secondo simile argomentare, il comma 3, ferme le previsioni dei primi due, fisserebbe soltanto un termine minimo di efficacia del provvedimento di revoca, necessario per evitare la possibilità, per i destinatari della revoca stessa, di chiedere immediatamente un nuovo documento, in tal modo eludendo la ratio della disposizione.

La decisione

La decisione del Tribunale di Torino non fa altro che confermare la fondatezza dell’orientamento opposto a quello sostenuto ancora con vigore dal Ministero dell’Interno.

Preliminarmente, il Giudice titolare del Procedimento, nel rigettare l’eccezione di inammissibilità del ricorso incoato ex adverso sollevata, ha ritenuto impugnabile il diniego di nulla osta, in quanto atto ad efficacia esterna direttamente incidente nella sfera giuridica del richiedente ed emanato a conclusione del procedimento attivato mediante istanza dell’interessato volta, per l’appunto, al rilascio del nulla osta.

Anche nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato e, quindi, meritevole di accoglimento totale.

In particolare, è stata accolta la tesi difensiva in ossequio alla quale risulta palese come non sia previsto per il rilascio della patente dopo una precedente revoca il requisito della riabilitazione, ma solo quello del decorso del tempo, contrariamente, quindi, a quanto previsto nel primo comma (che disciplina il primo rilascio della patente) secondo cui “Non possono conseguire la patente di guida i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ad eccezione di quella di cui all'articolo 2, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, le persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi, nonche' i soggetti destinatari dei divieti di cui agli articoli 75, comma 1, lettera a), e 75-bis, comma 1, lettera f), del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 per tutta la durata dei predetti divieti”.

Ed è questo l’orientamento al quale ha aderito il Tribunale (anche per evitare un’interpretazione in malam partem).

Una grande soddisfazione professionale che si riempie anche di contenuti morali e solidali.

Non va dimenticato, infatti, che la necessità del conseguimento di nuova patente di guida per chi in una vita passata ha commesso degli errori e per i quali ha pagato, è legata non soltanto al ritrovamento della libertà di circolazione, ma anche al sacrosanto diritto di poter ricercare un lavoro e alla possibilità di poter godere di momenti di spensieratezza con la propria famiglia.

In altre parole, è evidente come la fruizione della patente di guida possa anche ex se inserirsi in un percorso rieducativo, magari volto a rendere effettiva l’occupazione lavorativa subordinata, laddove non ostino altre considerazioni.

Avv. Pasquale Saffioti

Sul punto vedi anche:

https://www.studiolegalesaffioti.it/art-120-cds---misura-di-prevenzione-sorveglianza-speciale---revoca-patente---non-necessario-il-previo-ottenimento-del-provvedimento-riabilitativo-ai-fini-del-conseguimento-del-nulla-osta-al-rilascio-della-patente-di-guida-/news/67/2020/10/23

Nella foto la Tonnara di Palmi vista dal Parco Archeologico dei Tauriani – Palmi (R.C.)

 

#studiolegaleavvpasqualesaffioti

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