Art. 120 C.d.S- - Revoca Patente Guida – Tribunale di Ancona – Non necessaria la Riabilitazione per il conseguimento del nulla-osta

07 novembre 2022

Art. 120 C.d.S- - Revoca Patente Guida – Tribunale di Ancona – Non necessaria la Riabilitazione per il conseguimento del nulla-osta

 Massima:

“…Dunque, se è riconosciuta ampia discrezionalità al Prefetto nel decidere se disporre o meno la revoca della patente di guida, la riabilitazione non può essere considerata una conditio sine qua non al momento di presentare l'istanza per il rinnovo allo scadere del triennio previsto dal terzo comma dell’art. 120 C.d.S., ma il Prefetto deve ancorare la scelta a specifici elementi di fatto di cui dovrà dar conto nella motivazione del provvedimento, a prescindere dalla riabilitazione…”.

Anche il Tribunale di Ancona accoglie un nostro ricorso avverso il diniego di nulla osta emesso dalla Prefettura di Ancona.

Un'ulteriore pronuncia-riconoscimento della fondatezza della nostra linea difensiva, che oramai sta trovando pieno accoglimento su tutto il territorio nazionale, sia in ordine all’impugnabilità del provvedimento di diniego di nulla osta al conseguimento di nuova patente di guida a seguito di revoca, sia nel merito.

Ciò a prescindere dal muro che ancora il Ministero dell’Interno intende mantenere.

Infatti, se da un lato, il Ministero rimane ancorato ad una posizione sistematica, secondo cui i requisiti per ottenere la patente devono essere per forza gli stessi in caso di primo rilascio (riabilitazione quale conditio sine qua non) ed in caso di successivo rilascio dopo una prima revoca, dall’altro, siffatte certezze si stanno via via sgretolando all’interno delle aule giudiziarie.

Il caso in rassegna ne è l’ennesima prova.

Il caso

Con decreto OMISSIS veniva applicata al sig. OMISSIS la misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale.

Conseguentemente, la Prefettura disponeva la revoca della patente di guida.

Indi, nel tempo, revocata la misura di prevenzione della sorveglianza speciale, valutato positivamente il periodo di sottoposizione alla stessa sotto il profilo della pericolosità sociale e trascorsi tre anni dal suddetto provvedimento, l’interessato faceva istanza alla Prefettura di Ancona per ottenere il nulla osta necessario all’ottenimento di nuova patente di guida ai sensi dell’art. 120, comma 3 c.d.s..

Tuttavia, la Prefettura interpellata si pronunciava con un diniego fondato sulla imprescindibilità del requisito della riabilitazione ai fini del rilascio di una nuova patente di guida.

Da ciò ne faceva scaturire l’impossibilità di poter procedere alla rimozione dell’ostativo dal sistema informatico Patenti Web.

L’istante, quindi, decideva di adire il Tribunale di Ancona.

La decisione

Il Tribunale di Ancona accoglieva le tesi del ricorrente.

In particolare, preliminarmente, il Giudice, valutando favorevolmente le argomentazioni difensive, rigettava l’eccezione di inammissibilità del ricorso incoato ex adverso sollevata, ritenendo pienamente impugnabile l’atto di diniego di nulla osta, in quanto “…il rilascio del nulla osta da parte dell’Amministrazione resistente rappresenta un atto amministrativo necessario perché altra Amministrazione consenta l’acquisizione della patente di guida, ragion per cui il diniego di rilascio può essere autonomamente impugnato dall’interessato in quanto atto direttamente incidente nella propria sfera giuridica.”.

Anche nel merito, il ricorso veniva ritenuto fondato.

Nella fattispecie, il punto controverso atteneva all’interpretazione del terzo comma dell’art. 120 C.d.S. ovvero se per l’ottenimento di una nuova patente dopo una prima revocata fosse sufficiente il mero decorso del termine di tre anni oppure, aggiuntivamente, fosse necessaria anche la riabilitazione.

La tesi difensiva ha prevalso:

“…Dunque, se è riconosciuta ampia discrezionalità al Prefetto nel decidere se disporre o meno la revoca della patente di guida, la riabilitazione non può essere considerata una conditio sine qua non al momento di presentare l'istanza per il rinnovo allo scadere del triennio previsto dal terzo comma dell’art. 120 C.d.S., ma il Prefetto deve ancorare la scelta a specifici elementi di fatto di cui dovrà dar conto nella motivazione del provvedimento, a prescindere dalla riabilitazione…”.

Una grande soddisfazione professionale che va ad aggiungersi alle precedenti scaturite da analoghe pronunce di altri Tribunali italiani.

Non va dimenticato, e non mi stancherò mai di ripeterlo, che il conseguimento di nuova patente di guida per chi in una vita passata ha commesso degli errori e per i quali ha pagato, è legata non soltanto al ritrovamento della libertà di circolazione, ma anche al sacrosanto diritto di poter ricercare un lavoro e alla possibilità di poter godere di momenti di spensieratezza con la propria famiglia.

In altre parole, è evidente come la fruizione della patente di guida possa anche ex se inserirsi in un percorso rieducativo, magari volto a rendere effettiva l’occupazione lavorativa subordinata, laddove non ostino altre considerazioni.

Avv. Pasquale Saffioti

Sul punto vedi anche:

https://www.studiolegalesaffioti.it/art-120-cds---revoca-patente-guida--nulla-osta---non-necessaria-la-riabilitazione-/news/111/2022/5/26

https://www.studiolegalesaffioti.it/art-120-cds---misura-di-prevenzione-sorveglianza-speciale---revoca-patente---non-necessario-il-previo-ottenimento-del-provvedimento-riabilitativo-ai-fini-del-conseguimento-del-nulla-osta-al-rilascio-della-patente-di-guida-/news/67/2020/10/23

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