Art. 120 C.d.S - Revoca Patente Guida – Tribunale di Cosenza - Non necessaria la Riabilitazione per il conseguimento del nulla osta

30 novembre 2023

Massima:

“…Dal dato normativo sopra evidenziato, si ricava che il rinnovo della patente è possibile e previsto dalla disciplina, che la valutazione negativa del requisito morale è ‘a termine’ per così dire, poiché dopo tre anni, l’Amministrazione non potrebbe procedere alla revoca, nel caso in cui non sia disposta prima, che l’ostatività al nuovo titolo discende da una nuova condanna. Ne discende che l’eventuale riabilitazione può avere semmai effetti ai fini della domanda di rilascio prima del decorso dei tre anni, ma non costituisce – in base alla lettera della norma – condizione ulteriore per il rilascio una volta decorso l’arco temporale previsto.” 

Anche il Tribunale di Cosenza accoglie un nostro ricorso avverso il diniego di nulla osta emesso dalla Prefettura territorialmente competente ovvero quella di Cosenza.

Un'ulteriore pronuncia-riconoscimento della fondatezza della nostra linea difensiva, che oramai sta trovando pieno accoglimento su tutto il territorio nazionale, sia in ordine all’impugnabilità del provvedimento di diniego di nulla osta al conseguimento di nuova patente di guida a seguito di revoca, sia nel merito.

Ciò a prescindere dal muro che ancora il Ministero dell’Interno intende mantenere.

Infatti, se da un lato, il Ministero rimane ancorato ad una posizione sistematica, secondo cui i requisiti per ottenere la patente devono essere per forza gli stessi in caso di primo rilascio (riabilitazione quale conditio sine qua non) ed in caso di successivo rilascio dopo una prima revoca, dall’altro, siffatte certezze si stanno via via sgretolando all’interno delle aule giudiziarie.

Il caso in rassegna ne è l’ennesima prova.

Il caso

Con decreto OMISSIS veniva applicata al sig. OMISSIS la misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale.

Conseguentemente, la Prefettura disponeva la revoca della patente di guida.

Indi, nel tempo, revocata la misura di prevenzione della sorveglianza speciale, valutato positivamente il periodo di sottoposizione alla stessa sotto il profilo della pericolosità sociale e trascorsi tre anni dal suddetto provvedimento, l’interessato faceva istanza alla Prefettura di Cosenza per ottenere il nulla osta necessario all’ottenimento di nuova patente di guida ai sensi dell’art. 120, comma 3 c.d.s..

Tuttavia, la Prefettura interpellata si pronunciava con un diniego fondato sulla imprescindibilità del requisito della riabilitazione ai fini del rilascio di una nuova patente di guida.

Da ciò ne faceva scaturire l’impossibilità di poter procedere alla rimozione dell’ostativo dal sistema informatico Patenti Web.

L’istante, quindi, decideva di adire il Tribunale di Cosenza.

La decisione

Il Tribunale di Cosenza accoglieva le tesi del ricorrente.

In particolare, preliminarmente, il Giudice, valutando favorevolmente le argomentazioni difensive, rigettava l’eccezione di inammissibilità del ricorso incoato ex adverso sollevata, ritenendo pienamente impugnabile l’atto di diniego di nulla osta.

Anche nel merito, il ricorso veniva ritenuto fondato.

Nella fattispecie, il punto controverso atteneva all’interpretazione del terzo comma dell’art. 120 C.d.S. ovvero se per l’ottenimento di una nuova patente dopo una prima revocata fosse sufficiente il mero decorso del termine di tre anni oppure, aggiuntivamente, fosse necessaria anche la riabilitazione.

La tesi difensiva del ricorrente è stata accolta:

“…Dal dato normativo sopra evidenziato, si ricava che il rinnovo della patente è possibile e previsto dalla disciplina, che la valutazione negativa del requisito morale è ‘a termine’ per così dire, poiché dopo tre anni, l’Amministrazione non potrebbe procedere alla revoca, nel caso in cui non sia disposta prima, che l’ostatività al nuovo titolo discende da una nuova condanna. Ne discende che l’eventuale riabilitazione può avere semmai effetti ai fini della domanda di rilascio prima del decorso dei tre anni, ma non costituisce – in base alla lettera della norma – condizione ulteriore per il rilascio una volta decorso l’arco temporale previsto.” 

Un'altra grande soddisfazione professionale che va ad aggiungersi alle precedenti scaturite da analoghe pronunce di altri Tribunali italiani.

Non va dimenticato, e non mi stancherò mai di ripeterlo, che il conseguimento di nuova patente di guida per chi in una vita passata ha commesso degli errori e per i quali ha pagato, è legata non soltanto al ritrovamento della libertà di circolazione, ma anche al sacrosanto diritto di poter ricercare un lavoro e alla possibilità di poter godere di momenti di spensieratezza con la propria famiglia.

In altre parole, è evidente come la fruizione della patente di guida possa anche ex se inserirsi in un percorso rieducativo, magari volto a rendere effettiva l’occupazione lavorativa subordinata, laddove non ostino altre considerazioni.

Avv. Pasquale Saffioti

Sul punto vedi anche:

https://www.studiolegalesaffioti.it/art-120-cds----revoca-patente-guida--tribunale-di-ancona--non-necessaria-la-riabilitazione-per-il-conseguimento-del-nulla-osta/news/120/2022/11/7

https://www.studiolegalesaffioti.it/art-120-cds---revoca-patente-guida--nulla-osta---non-necessaria-la-riabilitazione-/news/111/2022/5/26

https://www.studiolegalesaffioti.it/art-120-cds---misura-di-prevenzione-sorveglianza-speciale---revoca-patente---non-necessario-il-previo-ottenimento-del-provvedimento-riabilitativo-ai-fini-del-conseguimento-del-nulla-osta-al-rilascio-della-patente-di-guida-/news/67/2020/10/23

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