Art. 120 C.d.S - Revoca Patente Guida – Tribunale di Torino - Non necessaria la Riabilitazione per il conseguimento del nulla osta

14 maggio 2024

Art. 120 C.d.S - Revoca Patente Guida – Tribunale di Torino - Non necessaria la Riabilitazione per il conseguimento del nulla osta

 "...…nell’ipotesi di revoca della patente di guida (già conseguita), ai fini del rilascio del nulla-osta al conseguimento di una nuova patente non occorre alcuna pronuncia di riabilitazione ed è sufficiente la constatazione del decorso del termine di tre anni e ciò in quanto, nel CdS, quando il legislatore ha inteso subordinare la possibilità di ottenere una nuova patente di guida al conseguimento di un provvedimento riabilitativo lo ha sempre specificato testualmente...".

Una nuova e importante pronuncia, questa volta del Tribunale di Torino che ha provveduto ad annullare il diniego pronunciato dal Presidente della Regione Valle d’Aosta nell’esercizio delle attribuzioni prefettizie.

L'ennesima prova della fondatezza della nostra linea difensiva che sta ricevendo pieno accoglimento nei Tribunali sparsi du tutto il territorio nazionale, sia in ordine all’impugnabilità del provvedimento di diniego di nulla osta al conseguimento di nuova patente di guida a seguito di revoca, sia nel merito.

Tutto ciò era impensabile soltanto sino a qualche tempo addietro.

Tant'è che il Ministero dell’Interno continua a rimanere fermo sulle proprie posizioni.

Infatti, se da un lato, il Ministero rimane ancorato ad una posizione sistematica, secondo cui i requisiti per ottenere la patente devono essere per forza gli stessi in caso di primo rilascio (riabilitazione quale conditio sine qua non) ed in caso di successivo rilascio dopo una prima revoca, dall’altro, siffatte certezze si stanno via via sgretolando all’interno delle aule giudiziarie.

Il caso in rassegna ne è l’ennesima prova.

Il caso

Con decreto OMISSIS veniva applicata al sig. OMISSIS la misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale.

Conseguentemente, il Presidente della Regione Valle d’Aosta nell’esercizio delle attribuzioni prefettizie disponeva la revoca della patente di guida.

Indi, nel tempo, revocata la misura di prevenzione della sorveglianza speciale, valutato positivamente il periodo di sottoposizione alla stessa sotto il profilo della pericolosità sociale e trascorsi tre anni dal suddetto provvedimento, l’interessato faceva istanza al Presidente della Regione Valle d’Aosta nell’esercizio delle attribuzioni prefettizie per ottenere il nulla osta necessario all’ottenimento di nuova patente di guida ai sensi dell’art. 120, comma 3 c.d.s..

Tuttavia, faceva seguito un diniego fondato sulla imprescindibilità del requisito della riabilitazione ai fini del rilascio di una nuova patente di guida.

Da ciò ne faceva scaturire l’impossibilità di poter procedere alla rimozione dell’ostativo dal sistema informatico Patenti Web.

 L’istante, quindi, decideva di adire il Tribunale di Torino.

 La decisione

Il Tribunale di Torino accoglieva le tesi del ricorrente.

Il Giudice, infatti, riteneva che “…nell’ipotesi di revoca della patente di guida (già conseguita), ai fini del rilascio del nulla-osta al conseguimento di una nuova patente non occorre alcuna pronuncia di riabilitazione ed è sufficiente la constatazione del decorso del termine di tre anni e ciò in quanto, nel CdS, quando il legislatore ha inteso subordinare la possibilità di ottenere una nuova patente di guida al conseguimento di un provvedimento riabilitativo lo ha sempre specificato testualmente...".

In particolare, l’assetto normativo così ricostruito ritiene inapplicabile alla fattispecie della revoca sopravvenuta della patente di guida già conseguita la norma ricavabile dall'art. 120, comma 1, che si riferisce al rilascio per la prima volta della patente di guida ed in cui l'inciso "fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi" è testualmente riferito alle "persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309" e non è richiamato nel comma 3, che attribuisce invece al decorso del termine triennale la valenza di condizione esclusiva per conseguire una nuova patente di guida.

Un'altra grande soddisfazione professionale che va ad aggiungersi alle precedenti scaturite da analoghe pronunce di altri Tribunali italiani.

Non va dimenticato, e non mi stancherò mai di ripeterlo, che il conseguimento di nuova patente di guida per chi in una vita passata ha commesso degli errori e per i quali ha pagato, è legata non soltanto al ritrovamento della libertà di circolazione, ma anche al sacrosanto diritto di poter ricercare un lavoro e alla possibilità di poter godere di momenti di spensieratezza con la propria famiglia.

In altre parole, è evidente come la fruizione della patente di guida possa anche ex se inserirsi in un percorso rieducativo, magari volto a rendere effettiva l’occupazione lavorativa subordinata, laddove non ostino altre considerazioni.

Avv. Pasquale Saffioti

 

Sul punto vedi anche:

 

https://www.studiolegalesaffioti.it/art-120-cds---revoca-patente-guida--tribunale-di-catania---non-necessaria-la-riabilitazione-per-il-conseguimento-del-nulla-osta/news/127/2024/3/25

 

https://www.studiolegalesaffioti.it/art-120-cds---revoca-patente-guida--tribunale-di-cosenza---non-necessaria-la-riabilitazione-per-il-conseguimento-del-nulla-osta/news/126/2023/11/30

 

https://www.studiolegalesaffioti.it/art-120-cds----revoca-patente-guida--tribunale-di-ancona--non-necessaria-la-riabilitazione-per-il-conseguimento-del-nulla-osta/news/120/2022/11/7

 

https://www.studiolegalesaffioti.it/art-120-cds---revoca-patente-guida--nulla-osta---non-necessaria-la-riabilitazione-/news/111/2022/5/26

 

https://www.studiolegalesaffioti.it/art-120-cds---misura-di-prevenzione-sorveglianza-speciale---revoca-patente---non-necessario-il-previo-ottenimento-del-provvedimento-riabilitativo-ai-fini-del-conseguimento-del-nulla-osta-al-rilascio-della-patente-di-guida-/news/67/2020/10/23

 

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